Fase 2, dal domicilio alla seconda casa: ecco dove si può andare

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Dalla prossima settimana si potrà uscire di casa anche per andare in visita ai propri congiunti – sempre muniti di autocertificazione – e si potrà tornare a fare attività motoria all’aria aperta anche nei parchi, ovviamente armati di mascherina e rispettando il distanziamento sociale. Lo scrive IlGiornale.it in un articolo di Fabio Franchini

Ma con la Fase 2 arriva un’altra novità importante, ovvero quella relativa alla casa, sulla quale però urge fare chiarezza, dal momento che lo stesso Dpcm è assai fumoso su questo aspetto; l’esecutivo, non a caso, dovrebbe puntualizzare anche sul nodo seconda casa, visto che non è ancora stato chiarito se un cittadino possa o meno spostarsi nella propria seconda casa in cui questa si trovi all’interno della stessa regione.

Chiarezza, dicevamo. Bene, allora iniziamo col dire che dal 4 maggio sarà possibile spostasi verso il proprio domicilio, la propria abitazione o residenza sia all’interno della stessa regione, sia passando da una regione dello Stivale all’altra. Cosa finora vietata.

Il nodo delle parole
Casa, seconda casa, residenza, abitazione, domicilio, dimora. Ecco, per comprendere al meglio la questione e il contenuto del Dpcm è prioritario fare luce sul significato delle parole. Iniziamo con “residenza”, che giuridicamente va a indicare la sede riconosciuta a livello amministrativo e anagrafico. Come sottolineato da Il Sole 24 Ore, basta il certificato per comprovarla.

Diverso è invece il caso del domicilio e dell’abitazione, sui quali il nostro stesso ordinamento civile è, diciamo, elastico. Peraltro, dal 4 maggio in poi, se le cose rimangono così, potrebbe non essere tollerato lo spostamento dalla propria residenza per raggiungere il domicilio o l’abitazione.

Che cos’è il domicilio? Il Codice Civile statuisce che è “il luogo in cui una persona ha stabilito la sede principale dei propri affari e interessi”. Motivo per il quale può coincidere, ma non per forza di cose, con la residenza.

L’abitazione, a norma di legge, è un’altra cosa ancora, visto che è il luogo fisico dove una persona risiede, oppure – a livello giuridico stretto – il diritto di una persona di stare in una casa. E come sottolineato sempre dal Sole, “a differenza del domicilio, l’abitazione è il luogo in cui il soggetto ha un immobile ad uso abitativo in via abituale per sé e/o per i propri familiari”.

Dunque, la dimora, che è intesa sia come quel luogo dove risulta fissata l’abitazione di un individuo, sia soprattutto come casa temporanea, come appunto una seconda casa al mare, in montagna, al lago o in campagna. Ecco perché urge fare attenzione: giuridicamente parlando la dimora viene inquadrata come residenza temporanea, come lo è appunto una seconda casa. Verso la quale, almeno ad oggi, rimane in vigore il divieto di spostamento.

4 Commenti

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  • Più fumoso del DPCM siete voi a fare informazione scorretta. Sempre muniti di autocertificazione????? Da dove ricavate questa falsa informazione?????? Autocertificazione (famoso foglio scaricabile o che mettono a disposizione le forze dell’ordine) non è previsto in nessun DPCM (dal primo all’ultimo che entrerà in vigore dal 4 maggio) né in alcuna ordinanza regionale né in leggi e decreti legge. Chi vi dice queste stronzate? Comprese le testate nazionali… se mi trovate un riferimento normativo, sarei felice di cambiare “opinione” (dato di fatto, non opinione). È una facoltà firmare la famosa autocertificazione, non un obbligo. Leggete tutta la normativa di settore fin ora prodotta e leggete anche gli articoli del decreto legge che regolamenta le autocertificazioni (oltre 20 casi, per lo più riferiti alla persona ed al suo status: residenza, titolo di studio ed altro). Quindi, non dite dire sciocchezze, già siete imprecisi ed estremamente frettolosi nel dare le notizie di vostro riguardo la cronaca locale, ora ci manca pure la disquisizione giuridica su argomenti dei quali siete a digiuno. Autocertificare qualcosa di certo e passato, non una dichiarazione di intenti che sarebbe sto andando a lavoro. Comunque sia, precisazione a parte, i sfido a trovarlo in qualche DPCM o ordinanza o legge che sia sul coronavirus. Il cittadino deve solo dimostrare che quell’uscita signore necessità lavorativa o altro ma non è obbligato ad autocertificarlo con modulo e poi firmarlo. Qualcuno può smentirmi? Lo faccia pure sono qui. Attendo vostre risposte. Sempre che non venga censurato dalla vostra redazione… accettate la scommessa?

  • UN PROFESSORE BRAVO DI ITALIANO DOVREBBE SEMPRE CORREGGERE E RENDERE COMPRENSIBILE TUTTO CIÒ CHE I GOVERNANTI DEVONO TRASMETTERE AI CITTADINI, SIA CIÒ CHE DEVE ESSERE TRASMESSO PER LE TV, SIA SE DEVE ESSERE SCRITTO COME LEGGE.
    EVITEREMO POLEMICHE E COMPRENDEREMO MEGLIO, SENZA EQUIVOCI

  • purtroppo vengono utilizzati sempre termini in inglese (perchè?siamo in Italia ed abbiamo una nostra lingua, tra l’altro importante) a molti sconosciuti, soprattutto anziani(so che ci sarà il solito…che dirà prendi il dizionario!) e leggi, fatte di milioni di inutili pagine, espresse con linguaggio spesso contorto che fa dedurre che nemmeno chi legifera abbia idee chiare in merito
    A mio modesto avviso di cittadino qualunque una legge per essere rispettata deve essere:
    equa
    chiara ed inequivocabile
    breve
    capibile da tutti

  • 14:42, bravo, sottoscrivo! viene fatto apposta per confondere, e per me è anche sintomo dell’origine di certe trovate legislative-dittatoriali. Vi faccio presente che il dpcm del 27 aprile ha AGGIUNTO ai divieti di assembramento anche le “AREE PRIVATE”! a fone epidemia… se non è dittatura questa? Se lo avesse fatto un salvini cosa avrebbero detto i tanti fantocci della finta democrazia???

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