Fisco, Codacons: disparità di trattamento a danno dei contribuenti

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In tema di Fisco e attività di riscossione il Codacons ha inviato oggi un appello al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e ai Presidenti di Camera e Senato, chiedendo di sanare alcuni aspetti del decreto “Cura Italia” che determinano disparità di trattamento a danno dei contribuenti.
Come noto l’art. 68, comma 2 ter del D.L. 18/2020 rubricato “Sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all’agente della riscossione” testualmente dispone che “Relativamente ai piani di dilazione in essere alla data dell’8 marzo 2020 e ai provvedimenti di accoglimento emessi con riferimento alle richieste presentate fino al 31 agosto 2020, gli effetti di cui all’articolo 19, comma 3, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, si determinano in caso di mancato pagamento, nel periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive”.
In buona sostanza in relazione ai piani di dilazione indicati in caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di dieci rate, anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione; l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione; il carico può essere nuovamente rateizzato se, all’atto della presentazione della richiesta, le rate scadute alla stessa data sono integralmente saldate.
Tale previsione normativa appare, nel complesso, meno agevolativa di quella relativa ai debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle definizioni di cui agli articoli 3 e 5 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, all’articolo 16-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e all’articolo 1, commi 190 e 193, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
Per tali casi, infatti, l’art. 68, comma 3 bis del D.L. 18/2020, dispone che possano essere accordate nuove dilazioni ai sensi dell’articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, che, come noto, possono prevedere 72 o, in taluni casi, anche 120 rate.
In tali circostanza la disparità di trattamento è evidente. Ebbene, pur condividendo la scelta di prevedere misure agevolative a favore dei contribuenti in difficoltà si ritiene che sia ancora necessario un ulteriore intervento normativo finalizzato all’allineamento delle due posizioni sopra descritte, mediante la modifica l’art. 68, comma 2 ter del D.L. 18/2020, che preveda la possibilità della presentazione di una nuova rateizzazione anche nel caso di mancato pagamento di oltre 10 rate dei piani di dilazione ivi individuati senza il previo integrale pagamento delle rate scadute – conclude il Codacons nella lettera.

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