Rateizzazione, 2 novembre: scade termine rate pre-emergenza Covid

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Ancora qualche giorno di tempo, fino al 2 novembre, per i contribuenti che devono regolarizzare i pagamenti delle rateizzazioni già in essere con Agenzia delle entrate-Riscossione all’inizio del periodo di sospensione della riscossione per l’emergenza Covid-19.

Il Decreto Fiscale (Decreto Legge n. 146/2021) ha infatti previsto nuove misure agevolative in favore dei contribuenti, tra cui, per i piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, il differimento dal 30 settembre al 31 ottobre 2021 (giorno festivo e quindi slitta al 2 novembre) del termine per pagare le rate che erano in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione, cioè tra l’8 marzo 2020 e il 31 agosto 2021.

Lo stesso provvedimento ha previsto, sempre per i piani di rateizzazione in corso all’8 marzo 2020, l’estensione da 10 a 18 del numero di rate che, in caso di mancato pagamento, determinano la decadenza della dilazione (per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020).

Pertanto, in vista della scadenza del prossimo 2 novembre, è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate del piano di dilazione che non sono state versate e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 18 rate per rimanere in regola con la rateizzazione ed evitare la decadenza dal beneficio.

RATEIZZAZIONI CONCESSE DOPO L’8 MARZO 2020

Per le dilazioni  concesse dopo l’8 marzo 2020, sulle quali il Decreto Legge n. 146/2021 non è invece intervenuto, il termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione della riscossione (cioè dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2021) è rimasto fissato al 30 settembre 2021.

Per queste rateizzazioni e per quelle relative a richieste già effettuate o che verranno presentate fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si determina nel caso di mancato pagamento di 10 rate. A partire poi dalle rateizzazioni che verranno richieste dal 1° gennaio 2022 la decadenza si verificherà dopo il mancato pagamento di 5 rate, come ordinariamente previsto.

ROTTAMAZIONE E SALDO E STRALCIO, PAGAMENTI ENTRO IL 30 NOVEMBRE

Il Decreto Legge n. 146/2021 è intervenuto anche sulle scadenze di pagamento della definizione agevolata, prevedendo la riammissione nei termini dei contribuenti decaduti dai provvedimenti di “Rottamazioneter” e “Saldo e stralcio” a seguito del mancato pagamento delle rate originariamente previste nel 2020 che, in base alle disposizioni introdotte dalla legge di conversione del decreto “Sostegni-bis” (Legge n. 106/2021), andavano corrisposte entro il 31 luglio, 31 agosto, 30 settembre e 31 ottobre 2021.

Il provvedimento dunque dispone che tutte le rate di “Rottamazione-ter” e “Saldo e stralcio” del 2020, devono essere versate entro il 30 novembre 2021. Entro la stessa data, per non perdere i benefici delle agevolazioni previste, devono essere anche versate le rate del piano di pagamento della “Rottamazione-ter” e del “Saldo e stralcio” che erano in scadenza nell’anno 2021.

COME E DOVE PAGARE

Per effettuare il pagamento delle rate devono essere utilizzati i moduli di pagamento allegati al piano di rateizzazione.  È anche possibile richiederli sul sito internet dell’Agenzia www.agenziaentrateriscossione.gov.it utilizzando il servizio “Rateizzazione-Richiedi i moduli di pagamento”, disponibile in area pubblica, senza necessità di pin e password, e riceverli via email.

Chi ha le credenziali per accedere all’area riservata del sito di Agenzia delle entrate-Riscossione (Spid, Cie e CNS) può scaricare direttamente i bollettini dal proprio piano di rateizzazione.  È possibile pagare presso la propria banca, agli sportelli bancomat (ATM) abilitati ai servizi di pagamento Cbill, con il proprio internet banking, agli uffici postali, nei tabaccai aderenti a Banca 5 SpA e tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it e con l’App Equiclick tramite la piattaforma PagoPa, oppure agli sportelli.

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