Mod. 730. L’Agenzia Entrate individua i criteri di incoerenza per le verifiche

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Il direttore dell’Agenzia delle Entrate con provvedimento n. 207079 del 19 giugno 2019 ha approvato i criteri per l’individuazione degli elementi di incoerenza delle dichiarazioni dei redditi modello 730/2019 con esito a rimborso e le modalità di cooperazione tra l’Agenzia delle Entrate e l’INPS.

I controlli preventivi sono finalizzati a verificare se i dati indicati nel modello 730 per determinazione del reddito o dell’imposta presentano elementi di incoerenza. A tal fine è stata prevista la collaborazione tra l’Agenzia delle entrate e l’INPS.

Il provvedimento del direttore dell’ADE è correlato al disposto dell’art. 5, comma 3/bis, del decreto legislativo del 21/11/2014, n. 175 che prevede:

“Nel caso di presentazione della dichiarazione direttamente ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, con modifiche rispetto alla dichiarazione precompilata che incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta e che presentano elementi di incoerenza rispetto ai criteri pubblicati con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate ovvero determinano un rimborso di importo superiore a 4.000 euro, l’Agenzia delle entrate può effettuare controlli preventivi, in via automatizzata o mediante verifica della documentazione giustificativa, entro quattro mesi dal termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine.

Il rimborso che risulta spettante al termine delle operazioni di controllo preventivo è erogato dall’Agenzia delle entrate non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine. Restano fermi i controlli previsti in materia di imposte sui redditi”.

L’Agenzia delle Entrate potrà verificare le dichiarazioni presentate direttamente dal contribuente e anche quelle presentate tramite il sostituto d’imposta, dai Caf o dai professionisti abilitati.

Gli elementi di incoerenza, che possono dare origine alla verifica di quanto dichiarato, riguardano gli scostamenti, per importi significativi, risultanti nei modelli di versamento, nelle certificazioni uniche e nelle dichiarazioni dell’anno precedente o, anche nella presenza di altri elementi di significativa incoerenza rispetto ai dati inviati da enti esterni o a quelli esposti nelle certificazioni uniche.

Elementi di incoerenza sono anche le irregolarità individuate negli anni precedenti e l’aver presentato dichiarazione dei redditi 730/2019 con rimborso d’imposta.

Per quanto innanzi disposto (art. 5 comma 3bis del D. Lgs. 175/2014) l’Agenzia delle Entrate con la cooperazione dell’INPS, potrà verificare e controllare entro 4 mesi, dal termine previsto per la dichiarazione, le richieste di rimborso superiori a 4.000 euro, tutti i dati indicati dal contribuente e la documentazione giustificativa, a supporto di quanto dichiarato, e disporre, nei casi di errori ed omissioni verificati e riscontrati, la sospensione del rimborso da parte del datore di lavoro e provvedere direttamente al rimborso entro sei mesi, con recupero ex legge di quanto eventualmente non spettante.

Per leggere il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate cliccare QUI.

Per il decreto legislativo del 21/11/2014 n. 175 cliccare su: decreto.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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