Adozioni di minori: deducibili anche il 50% delle spese ‘post adottive’

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Le disposizioni fiscali consentono di dedurre, dal reddito complessivo, il 50% delle spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione, disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184.

A un’associazione che si occupa di adozioni internazionali non era chiaro se, tra le spese deducibili, rientrano anche quelle relative agli “incontri post adottivi” per la verifica del corretto inserimento del minore, essendo tenuta a rilasciare la certificazione relativa alle spese sostenute dai genitori adottivi, per l’espletamento della procedura di adozione.

Ne è scaturito un interpello all’Agenzia delle Entrate che ha risposto con la risoluzione n. 85/E del 9 ottobre 2019.

La risposta al quesito ha permesso di precisare che le spese relative agli incontri “post adottivi”, sono deducibili quando i genitori hanno stipulato, con il Paese di origine del minore, l’impegno a consentire le verifiche “post adozione” per lo stato d’integrazione del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale.

In tal caso trova piena applicazione quanto disposto dall’art. 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR.

L’associazione si è posta il dubbio perché l’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 77/E del 2004, aveva sostenuto che non erano deducibili le spese relative alle relazioni e agli incontri “post-adottivi”.

Con successiva circolare n. 7/E 27 aprile 2018 (Guida alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche),invece, a pag. 201 si legge che tali spese si ritengono detraibili; infatti si legge:

Tra le spese deducibili sono comprese anche quelle riferibili all’assistenza che gli adottanti hanno sostenuto per la legalizzazione o traduzione dei documenti, la richiesta di visti, i trasferimenti, il soggiorno all’estero, l’eventuale quota associativa nel caso in cui la procedura sia stata curata da enti, gli incontri post-adottivi ai fini della verifica del corretto inserimento del minore ed altre spese documentate finalizzate all’adozione del minore”.

Val la pena, però, fare un passo indietro e consigliare una attenta lettura della precedente risoluzione n. 77/E del 2004 per conoscere i capisaldi dell’agevolazione, con dettagli sulla deduzione fiscale per coloro che decidono di adottare un minore straniero.

In questa risoluzione (n. 77/2004), che si può ritenere “primaria”, per i chiarimenti relativi alle agevolazioni fiscali per le adozioni internazionali di minori, si possono leggere importanti dettagli probabilmente non conosciuti da molti.

Per esempio, a pag. 5 della risoluzione è possibile leggere:

In relazione ai quesiti proposti, si fa presente quanto segue: per usufruire della deduzione delle spese sostenute per la procedura di adozione, non è necessario aver acquisito lo status di genitore adottivo.

È possibile, invece, usufruire della deduzione in argomento a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa.

Ed ancora:

Va tenuto presente, al riguardo, che, nel caso in cui la procedura, anche per motivi indipendenti dalla volontà dei coniugi, si interrompe, gli aspiranti all’adozione sono, comunque, tenuti a rimborsare l’ente autorizzato di tutte le spese sostenute sino a quel momento per l’incarico ricevuto.

Si realizza, pertanto, la situazione considerata dal legislatore ai fini della fruizione della deduzione (sostenimento di spese connesse alla procedura di adozione).

La recente risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, invece, n. 85/E del 9 ottobre 2019, evidenzia la possibilità di detrarre ai fini fiscali anche le spese relative ad una fase successiva e, in risposta al quesito posto dall’associazione, va oltre e precisa:

La precedente risoluzione n. 77/2004, con specifico riferimento alle spese relative agli incontri “post adottivi” per la verifica del corretto inserimento del minore, non riteneva deducibili le spese sostenute per i “reports post adottivi”, ovverosia quelle connesse alle relazioni e agli incontri successivi al provvedimento di adozione, emesso dall’autorità straniera o alla pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni.

Ciò in quanto gli stessi rappresentano un onere per i genitori adottivi rientrante nel generico dovere di mantenere, istruire ed educare i figli a fronte del quale l’ordinamento tributario riconosce la detrazione per carichi di famiglia.

In risposta al quesito posto con la recente risoluzione, invece, l’Agenzia delle Entrate rileva che, nell’ambito della procedura di adozione internazionale, taluni Paesi di origine dei minori richiedono – in base alla legislazione interna, nonché in applicazione di accordi bilaterali o protocolli di intesa con lo Stato Italiano in materia di adozioni internazionali – l’elaborazione di relazioni periodiche sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia, anche dopo l’acquisizione dello status di genitore.

 Dai predetti accordi internazionali deriva, in particolare, l’impegno a trasmettere, per il tramite degli enti autorizzati o delle autorità centrali, al Paese di origine del minore, informazioni sull’inserimento del bambino nel nuovo contesto familiare e sociale, periodicamente e secondo le scadenze indicate nei citati accordi.

Per adempiere tale obbligo, gli enti autorizzati acquisiscono dagli adottanti un’apposita dichiarazione che li impegna, per l’intero arco di tempo previsto dall’accordo internazionale con il Paese estero da cui proviene il bambino, a fornire agli enti stessi le notizie necessarie per predisporre tali relazioni.

In considerazione di tale circostanza, la circolare 27 aprile 2018, n. 7/E (confermata dalla circolare 31 maggio 2019, n. 13/E) ha ricompreso dette spese tra quelle ammesse alla deduzione, alla stregua di ogni altre spesa documentata finalizzata all’adozione del minore atteso che, sulla base della normativa sopra delineata, le predette verifiche costituiscono, in sostanza, un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale come, peraltro, evidenziato anche dall’Istante.

Alla luce di quanto precede, in linea con i chiarimenti già forniti con le citate circolari n. 7/E del 2018 e n. 13/E del 2019, si precisa che, solo qualora sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, i genitori adottivi siano tenuti a consentire le verifiche “post adozione”, le spese relative alle predette verifiche, in quanto adempimenti necessari per l’espletamento della procedura di adozione, sono deducibili ai sensi del citato articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del TUIR.

 

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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