Al 12° del secondo tempo, l’arbitro doveva sospendere la gara per 7 minuti, a causa di un fitto lancio, in campo, di diversi fumogeni, bottiglie ed oggetti di vario genere, provenienti dal settore dello stadio denominato »Distinti«, occupato dai sostenitori della squadra di casa. Il direttore di gara, nella circostanza, richiamava al centro del campo l’assistente 2, per tutelarne l’incolumità. Inoltre, l’arbitro, al fine di sedare il comportamento violento dei tifosi della Salernitana, richiedeva alla società U. Salernitana 1919 s. di effettuare due annunci di richiamo, tramite lo speaker dello stadio.
E’ pacifico ed incontestato che la società reclamante abbia incrementato per l’occasione il servizio stewarding, al fine di prevenire comportamenti antisportivi e violenti da parte dei propri sostenitori, così come è altrettanto pacifico che il comportamento provocatorio, tenuto nella circostanza dal calciatore dell’Udinese, Pereyra, abbia riscaldato gli animi, ma tutto ciò non può essere ritenuto idoneo ad escludere la responsabilità della U. Salernitana 1919 s. Il secondo ricorso, come detto sopra, è stato accolto soltanto in parte, perché i giudici hanno riconosciuto come vi fosse stato un “comportamento provocatorio del calciatore dell’Udinese Pereyra che, dopo la segnatura della quarta rete, è andato ad esultare sotto la curva Sud dello stadio, occupata dai sostenitori della Salernitana”.
Fonte SalernitanaNews
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