Ferie non godute? Corte Ue: il datore di lavoro non potrà più cancellarle

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Le ferie non hanno una data di scadenza e, se non godute entro la conclusione del rapporto di lavoro, vanno compensate economicamente. Questa sono in sintesi le decisioni prese dalla Corte di giustizia dell’Unione europea su quattro casi che si sono verificati in Germania riguardanti l’interpretazione della normativa comunitaria in materia di diritto dei lavoratori.

I casi
I primi due casi si sono conclusi con il riconoscimento in capo a un tirocinante e a un lavoratore dipendente di un’indennità finanziaria in compensazione dei giorni di ferie non goduti e passati in ufficio. Gli altri due procedimenti hanno invece visto la vittoria di due signore della provincia di Düsseldorf sul datore di lavoro dei due rispettivi mariti, entrambi deceduti senza aver usufruito dei giorni di ferie previsti dal contratto.

Cosa dicono i giudici Ue
Le sentenze dei giudici di Lussemburgo segnano l’affermazione di due principi di cui aziende private e pubbliche di tutta Europa, Italia compresa, dovranno tener conto da qui in avanti. Un lavoratore non perde il diritto alle ferie maturate benché non richieste. Inoltre, qualora il dipendente venisse a mancare prima di prendere le ferie, il suo diritto all’indennità si trasmette agli eredi.

Il datore di lavoro può evitare di dover corrispondere l’indennità per le ferie non godute solo informando adeguatamente il proprio dipendente sulla possibilità di fruire dei giorni di ferie in tempo utile. L’onere della prova di tale comunicazione spetta al datore di lavoro.

La Corte Ue considera infatti il dipendente come parte debole nel rapporto di lavoro, che in quanto tale potrebbe essere dissuaso dal far valere espressamente i suoi diritti nei confronti del suo “capo”. I giudici riconoscono infatti che chiedere le ferie potrebbe esporre il dipendente a conseguenti misure adottate dal datore di lavoro capaci di incidere sul rapporto professionale. Da qui la maggiore tutela prevista dai magistrati comunitari.

L’eredità delle ferie
Per quanto riguarda invece la trasmissibilità agli eredi dei giorni di ferie non utilizzati a causa del decesso del lavoratore, la Corte ha stabilito che l’aspetto temporale rappresenta solo una delle due componenti del diritto alle ferie annuali retribuite. Seconda componente è dunque il diritto a un’indennità finanziaria per le ferie annuali non godute al momento della cessazione del rapporto di lavoro. Essendo quest’ultima di carattere prettamente patrimoniale, non vi sono ragioni per privare di questo diritto gli eredi del patrimonio del lavoratore deceduto.

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