Bonus facciate. Agevolazioni fiscali del 90% senza limite di spesa

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La legge di Bilancio 2020 concede una nuova opportunità. Un’agevolazione fiscale del 90%, per rinnovare l’abbellimento delle facciate dei palazzi.

La quasi interezza del costo dei lavori di riqualificazione, sostenuti nell’anno 2020, potrà essere detratto dalla dichiarazione dei redditi, in quote annuali costanti ripartite in 10 anni. Resta fuori dall’agevolazione solo il 10% della spesa che rimarrà a totale carico del condomino.

L’importo che non trova capienza nell’imposta lorda di ciascun periodo d’imposta non può essere utilizzato in diminuzione dell’imposta dei periodi successivi o chiesto a rimborso.

Il Bonus facciate ha suscitato l’interesse di molti, ma si attendeva la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate che, a dire il vero, non si è fatta attendere molto e dirime i dubbi che da più parti sono stati prospettati.

Dicevamo senza limite di spesa perché, per la detrazione in esame, non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile. La detrazione, pertanto, spetta nella misura del 90 % calcolata sull’intera spesa sostenuta ed effettivamente rimasta a carico.

Per utilizzare questa agevolazione è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Allo stato pare possano rientrare un po’ tutti i fabbricati, tranne alcuni di notevole interesse pubblico.

Possono usufruire della detrazione fiscale alberghi, società che possiedono immobili a uso strumentale e, comunque, tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che sostengono le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto d’intervento.

In particolare, i contribuenti interessati devono:

– possedere l’immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o titolare di altro diritto reale di godimento sull’immobile (usufrutto, uso, abitazione o superficie)

– detenere l’immobile in base a un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Pertanto possono accedere al bonus facciate, anche gli affittuari e recuperare il 90% della spesa, ma con il consenso del proprietario.

Apprezzabile è la considerazione fatta dal Ministro Dario Franceschini che sul sito MIBAC ha dichiarato:

“Una misura coraggiosa che renderà più belle le città italiane, migliorerà l’efficienza energetica e darà un impulso immediato all’economia. Sono sicuro che sarà un successo e che in molti utilizzeranno questo importante vantaggio fiscale, che è uno dei più alti in tutta Europa e che contribuirà a portare decoro e bellezza nelle aree urbane, nelle periferie e nei piccoli centri”.

Trae ispirazione da una famosa legge francese (la cosiddetta Loi Malraux) che ha cambiato l’immagine di molte città della Francia.

Sul sito MIBAC è possibile consultare l’infografica animata sulle principali novità del Bonus facciate.

Nello specifico, sovviene la circolare esplicativa dell’Agenzia delle Entrate (circ. 2/E del 14.02.2020) e chiarisce che, sono ammessi all’agevolazione: le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni; gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale; le società semplici; le associazioni tra professionisti; i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali).

Vi sono, però, delle limitazioni all’utilizzo del Bonus facciate.

Una prima limitazione è che a differenza di altri benefici sulla casa, non è consentito cedere il credito né richiedere lo sconto in fattura al fornitore che esegue gli interventi.

Una seconda limitazione è che l’agevolazione fiscale spetta solamente per gli edifici che si trovano nelle zone A e B, come individuate dal decreto ministeriale n. 1444/1968, o in quelle a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

Le zone specificate, A e B, sono presenti nell’art. 2 del predetto decreto ministeriale n. 1444 del 1968, e prevede che sono classificate “zone territoriali omogenee:

  1. A) le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi;
  2. B) le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore ad 1,5 m 3 /m2”.

Come accennato innanzi, le motivazioni della concessione di questo beneficio, hanno il fine d’incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano, e favorire interventi di miglioramento dell’efficienza energetica degli edifici.

Per ottenere l’agevolazione fiscale, gli interventi devono essere finalizzati al “recupero o restauro” della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”. In particolare, la detrazione spetta, a titolo esemplificativo, per:

  • il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, costituenti esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la mera pulitura e tinteggiatura della superficie;

 

  • il consolidamento, il ripristino, inclusa la mera pulitura e tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi;

 

  • lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata;

 

  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;

L’agevolazione, pertanto, riguarda gli interventi effettuati sull’involucro esterno visibile dell’edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Devono considerarsi escluse anche le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate, portoni e cancelli.

Si precisa ancora, come già accennato, e secondo quanto stabilito al comma 220 della Legge di Bilancio che gli interventi che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, ma siano influenti anche dal punto di vista termico, o che interessino oltre il 10 per cento dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, devono soddisfare:

  • i requisiti indicati nel decreto 26 giugno 2015 del Ministro dello sviluppo economico (decreto “requisiti minimi”) che definisce le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici, ivi incluso l’utilizzo delle fonti rinnovabili, nonché le prescrizioni e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici e delle unità immobiliari;

 

  • i valori limite della trasmittanza termica delle strutture componenti l’involucro edilizio.

È importante tener presente che, per le spese relative ad interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva la data del bonifico effettuato dal condominio nell’anno 2020, indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato, in questi giorni, anche una GUIDA per il bonus facciate e a pag. 10 chiarisce, tra l’altro, che per le persone fisiche (non titolari di reddito d’impresa) i pagamenti devono essere effettuati mediante bonifico bancario o postale (anche “on line”) dal quale risulti:

  • la causale del versamento
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione
  • il numero di partita Iva o il codice fiscale del soggetto a favore del quale è effettuato il bonifico (ditta o professionista che ha effettuato i lavori).

Inoltre, nella la dichiarazione dei redditi bisognerà indicare i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione.

Si possono utilizzare i bonifici già predisposti per la detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di quella per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).

Su questi bonifici le banche, Poste Italiane Spa e gli istituti di pagamento autorizzati, applicano una ritenuta d’acconto dell’8%.

Per approfondire ulteriori notizie di carattere tecnico e amministrativo, si rimanda alla citata circolare dell’ADE n. 2/E del 14.02.2020 e alla GUIDA bonus facciate del febbraio 2020.

Luca De Franciscis

dottore commercialista

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