Autovelox, senza fermo e banchine in città le multe sono impugnabili

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Arriva da una sentenza della Corte di Cassazione la speranza per alcuni automobilisti di poter scampare una sanzione per eccesso di velocità rimediata in città. Con il pronunciamento numero 16622/19, depositato il 20 giugno, gli Ermellini hanno dichiarato illegittimi i provvedimenti prefettizi che autorizzino l’installazione di apparecchi a funzionamento automatico con contestazione differita su strade urbane che non siano di tipo a scorrimento.

Ne consegue, quindi, che le multe elevate in ambito urbano con Autovelox fissi, se non vengono contestate immediatamente dalle Forze dell’Ordine sono impugnabili e annullabili nel caso gli apparecchi di controllo siano montato su tratti d’asfalto senza banchine. Nel diffondere il testo della sentenza della Cassazione, che prosegue il solco tracciato da orientamenti precedenti (sentenze numero 4451/19 e numero 4090/19), il quotidiano di informazione giuridica dirittoegiustizia.it evidenzia come la decisione confermi che:

“Il provvedimento prefettizio di individuazione delle strade lungo le quali è possibile installare apparecchiature automatiche per il rilevamento della velocità, senza obbligo di fermo immediato del conducente, può includere soltanto le strade del tipo imposto dalla legge e non altre”.

Per quello che riguarda le arterie cittadine, le norme attuali includono solo le strade urbane di scorrimento, che per l’articolo 2 del Codice della Strada, sono quelle tra le altri condizioni devono avere anche una banchina. Questa, ricordano gli esperti della Giuffrè Francis Lefebvre, è identificabile come “uno spazio all’interno della sede stradale, ma esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni ovvero alla sosta di emergenza che deve restare libero da ingombri”.

Se, come nel caso oggetto del pronunciamento, relativo a una sanzione elevata nel comune di Firenze, tale area è troppo piccola e non consente manovre con un veicolo, in giudizio la classificazione della strada come a “scorrimento” può essere contestata e, in caso di accoglimento, la sanzione può essere annullata per illegittimità, appunto, del provvedimento prefettizio.

Fonte ANSA

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